Iscrizione anagrafica (cittadino extracomunitario)
I cittadini extracomunitari (eccetto il personale diplomatico e consolare) che giungono nel territorio nazionale direttamente dall'estero sono tenuti a chiedere entro 20 giorni dall'ingresso l’iscrizione anagrafica presso il comune in cui intendono dimorare abitualmente.
La richiesta deve essere presentata dall’interessato. Nel caso di trasferimento dell’intero nucleo familiare può presentarsi anche un solo componente della famiglia, purché maggiorenne.
Dove rivolgersi: Anagrafe
Requisiti
Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per un periodo che ne permetta la dimora abituale nel Comune. Non sono validi i permessi di soggiorno rilasciati per scopi turistici.
Se il dichiarante è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da una questura diversa da quella di Pordenone, deve farlo regolarizzare da quest’ultima.
Quali documenti presentare
- passaporto
- permesso di soggiorno (in caso di iscrizione per MOTIVI DI LAVORO o per RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, è sufficiente presentare la richiesta del permesso)
Il richiedente deve esibire i certificati relativi allo stato civile (nascita, matrimonio) proprio e di ciascuno degli eventuali componenti della famiglia, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di provenienza.
Tutta la documentazione prodotta dallo Stato estero deve essere legalizzata e tradotta ai sensi di legge (articolo 33 DPR 445/2000: la traduzione può essere dichiarata conforme al testo straniero sia dalla rappresentanza diplomatica o consolare sia da un traduttore ufficiale).
Qualora la nuova residenza sia presso altra persona, questa dovrà presenziare alla richiesta oppure dovrà far pervenire tramite il richiedente apposita comunicazione scritta di assenso accompagnata da fotocopia di documento di identità.
DOCUMENTI AGGIUNTIVI:
- in caso di iscrizione per MOTIVI DI LAVORO, contratto di soggiorno e mod. 209 di richiesta di permesso stipulati presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
- in caso di iscrizione per RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, nullaosta della Questura o dello Sportello Unico per l'Immigrazione al ricongiungimento e visto di ingresso sul passaporto
Tempi di conclusione
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Costi
Nessuno
Normativa di riferimento
L. 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R 30 maggio 1989, n. 223
Disposizioni previste dall’articolo 19 del regolamento anagrafico
L. 40/1998;
D.lgs. 286/1998
D.P.R. 394/1999
L. 189/2002
D.P.R. 334/2004
D.lgs. 5/2007
Circ. Min. Int. 43/2007
Dir. Min. Int. 20/02/2007
L. 68/2007
