Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.
Tali dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dall'articolo 46 del DPR 445/2000.
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione
Civile, Comuni.
Soggetti privati (aziende, società, ecc) che gestiscono o hanno in
concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia,
servizio postale, reti telefoniche, ecc.(ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato,
Poste Italiane) nei rapporti con l'utenza..
Gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni etc.), notai e tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
L’elenco dei certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica è consultabile in questa pagina.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti: certificati medici, sanitari, veterinari; certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi.
L'autocertificazione è consentita ai cittadini italiani e comunitari. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed egli è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è possibile utilizzare i seguenti modelli:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da chi non sa o non può firmare
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.
Tali dichiarazioni sostitutive sono regolate dall'articolo 47 del DPR 445/2000
Non è necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
Le amministrazioni sono tenute a svolgere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è possibile utilizzare i seguenti modelli:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati
Moduli di Autocertificazione Telematica: compilate il modulo on-line e stampate il certificato. Servizio realizzato da
Per saperne di più sull'autocertificazione (www.funzionepubblica.gov.it)