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Gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Che cosa sono?

Si tratta di interventi, previsti dalla legge n.13 del 1989 “Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Essi consentono l’eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.

Cosa offrono?

Consistono in erogazioni di contributi economici e, nel caso in cui non sia possibile materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile, possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che siano adatte al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile (ad esempio, una carrozzina montascale).

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento).

Può essere erogato per:

  • una singola opera (es. realizzazione di una rampa);
  • un insieme di interventi che consentano la rimozione di più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: porta di ingresso stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

Se più disabili possono fruire di un unico intervento, viene concesso un solo contributo, così come nel caso in cui si debbano eliminare più barriere nello stesso immobile che ostacolano la stessa funzione. Se le diverse barriere ostacolano invece più funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), la persona con handicap può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una domanda per ogni intervento.

A chi sono rivolti?

Possono usufruire di tali contributi i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.
Le persone disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

Dove rivolgersi?

Per la presentazione della domanda ci si può rivolgere agli uffici amministrativi competenti dei Comuni dell’Ambito con gli orari sotto indicati.

Pordenone: aperto dal lunedì al venerdì alle 10.30 alle 12.45 il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede del Settore Politiche Sociali del Comune, via S. Quirino 5 tel. 0434 392611, fax 0434 392625. e mail: servizisociali@comune.pordenone.it

Cordenons: Ufficio Lavori Pubblici, sede municipale Piazza della Vittoria 1(II° piano) aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 tel.0434 586957.  e mail: sett_segret@comune.cordenons.pn.it - m.fiorot@comune.cordenons.pn.it

Porcia: aperto dal lunedì al venerdì presso Centro Socio Assistenziale – via delle Risorgive, 3 – Porcia (tel. 0434 591074 – 923071, fax. 0434 592119, e-mail: porciaservizisociali@libero.it): orario fisso per gli assistenti sociali il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 su appuntamento negli altri giorni dal lunedì al venerdì.

Roveredo in Piano: aperto lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede municipale via Carducci 9 primo piano tel. 0434 388662 fax. 0434 94207 e-mail: assistente.sociale@com-roveredo-in-piano.regione.fvg.it

S. Quirino: aperto il lunedì dalle 17.00 alle 18.00 e il martedì dalle 11.00 alle 13.00 presso la sede municipale Vicolo del Molino. tel. 0434 916511 fax. 0434 916519 e-mail: segreteria@com-san-quirino-.regione.it

Come si accede?

È necessario presentare una domanda scritta al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’immobile, in carta da bollo ed entro il 1° marzo di ogni anno. La domanda può essere redatta dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.

L’istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.

Entità del beneficio?

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Gli importi dei contributi previsti dalla Legge sono i seguenti:

  • spesa fino a € 2.582,28 (pari a L. 5.000.000): contributo fino a copertura totale;
  • spesa da €2.582,28 (pari a L. 5.000.000) a €12.911,42 (pari a L. 25.000.000): fino ai € 2.582,28 (pari a L. 5.000.000) copertura totale, l’ulteriore spesa viene finanziata nella misura del 25%;
  • spesa da €12.911,42 (pari a L. 25.000.000) a €51.645,69 (pari a L. 100.000.000): fino ai € 2.582,28 (pari a L. 5.000.000) copertura totale, i successivi € 10,329,14 (pari a L. 20.000.000) vengono finanziati nella misura del 25%; i rimanenti € 38.734,27 (pari a L. 75.000.000) sono finanziati nella misura del 5%.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente pagate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al Sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).