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Carta d'identità

Dipende da: Office Anagrafe

 La Carta d'identità viene rilasciata - sia nella tradizionale forma cartacea che nel formato "elettronico" (CIE) - contestualmente alla domanda del cittadino residente.

La carta è valida 10 anni dal momento del rilascio. Una nuova carta d’identità può essere richiesta a partire da sei mesi prima della scadenza del documento. Di norma, prima della scadenza, il cittadino riceve apposito avviso per il rinnovo del documento.

Fatti salvi i casi di impedimento espressamente previsti dalla legge, la carta è rilasciata valida per l’espatrio.

Rilascio della carta di identità ai minori

L’art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 ha introdotto la possibilita’ di rilasciare la carta di identità indipendentemente dall’età anagrafica.

La carta di identità ha oggi quindi validità diversificate in base all’età:

  • 3 anni per i minori di tre anni
  • 5 anni per i minori tra i tre ed i diciotto anni non compiuti
  • 10 anni per i maggiorenni

Per la validità per l’espatrio, e’ necessario acquisire l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il minore deve presentarsi accompagnato dai genitori, muniti di un proprio documento di identità. In caso d’impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice d’assenso all’espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento d’identità.

La carta dovrà essere firmata dal minore che abbia già compiuto dodici anni, salva l’impossibilità a sottoscrivere.

Il minore dei quattordici anni può espatriare con la carta di identità valida all’espatrio se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (si consiglia di munirsi di certificato di nascita con paternità e maternità).

Se espatria con altre persone, è necessaria la dichiarazione di accompagno, firmata dai genitori, dove vengono riportate le generalità dell’accompagnatore.

Il modulo è reperibile sul sito della polizia di stato, nella sezione dedicata ai passaporti per minori, e la dichiarazione va convalidata in Questura, previa presentazione dei documenti dei genitori, del minore e dell’accompagnatore.

Normativa:

R.D. 6 maggio 1940, n. 635
D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649
L. 21 novembre 1967 n. 1185
L. 15 maggio 1997 n. 127
D.L. 18 giugno 2008 n. 112
Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011

Requisiti:

Essere residente nel comune o essere iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

Il cittadino straniero può richiedere il rilascio della carta d'identità, ma NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Documenti:

Solo nel caso di carta di identità cartacea: 3 fotografie formato tessera recenti e uguali tra loro.

Per i cittadini stranieri, è necessario presentare il passaporto o documento di identità e il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura.

In caso di rilascio prima della scadenza occorre presentare anche la Carta d’identità di cui si è in possesso.

Se la Carta è stata smarrita o rubata, per ottenerne una nuova occorre presentare la denuncia di smarrimento o furto del documento.

Durata:

Rilascio immediato allo sportello

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