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Cedole librarie

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria

libri-16-9.jpgTra le funzioni esercitate dai comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio è compresa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Modalità

  1. Nel mese di giugno, le famiglie ordinano i libri nella propria cartoleria di fiducia e li ritirano.
  2. Indicativamente nel mese di ottobre e novembre, le scuole consegnano agli studenti le cedole librarie.
  3. Le famiglie portano le cedole nella cartoleria dove sono stati ritirati i libri per farle timbrare e le riportano a scuola firmate.
  4. Il Comune rimborsa le cartolibrerie.

L'amministrazione comunale, ogni anno, impegna la somma necessaria per il pagamento delle fatture e note rimborso ai cartolibrai che forniscono i libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Pordenone frequentanti le scuole primarie, nonché per l’eventuale rimborso ad altri Comuni delle spese dagli stessi anticipate per la fornitura dei libri di testo agli alunni ivi frequentanti, ma residenti nel Comune di Pordenone.

Ogni anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, stabilisce i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e l'amministrazione, sulla base del numero degli alunni residenti iscritti e al prezzo dei testi determina la somma necessaria per il pagamento degli stessi.

Riferimenti normativi

Art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 relativo alla competenza dei comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie (l'articolo prevede l’erogazione gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole elementari)

Art. 28, lettera a) della L.R. 10/88 che prevede, tra l’altro, la fornitura gratuita dei libri di testo e altri strumenti didattici individuali a favore degli alunni della scuola dell’obbligo

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale, all’art. 156, prevede che agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, siano forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale
pubblicato il 2020/11/26 17:31:20 GMT+2 ultima modifica 2020-11-26T17:31:20+02:00
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