Sezioni

Ispezione degli impianti termici

Normativa di riferimento

  • L 10 /91 e s.m.i. art. 31 comma 3 (Esercizio e manutenzione degli impianti).
  • D.P.R. 412/93 e s.m.i. art. 11 ( Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) così come modificato dal Decreto Legge n°60/2013 convertito con modifiche in Legge n°90/2013.
  • D.Lgs 192/2005 e s.m.i. art. 4 commi 1 lett a,b,c e 1bis; art. 7; art. 9 commi 1 e 2; così come modificato dal Decreto Legge n°60/2013 convertito con modifiche in Legge n°90/2013 e dal D.P.R. 74/2013.
  • D.P.R. 74/2013 art. 9 (Ispezioni sugli impianti termici).

Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

L’attività consiste nel compiere accertamenti e ispezioni sull’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

Chi è il responsabile dell'esercizio/manutenzione impianto?

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è l'occupante dell'immobile a qualsiasi titolo (es. proprietario, locatario,…).

Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto nel rispetto del:

  • mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
    • art. 3 D.P.R. 74/2013;
  • periodo annuale di accensione invernale
    • art. 4 D.P.R. 74/2013;
  • orario giornaliero di accensione
    • art. 4 D.P.R. 74/2013.

Per manutenzione s'intendono le operazioni previste dai libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi. Il responsabile dell’impianto termico può delegare tale responsabilità, mediante atto scritto, ad un cosiddetto "Terzo responsabile", ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per maggiori dettagli vedere l’art. 6 D.P.R. 74/2013.

Come effettuare il controllo e la manutenzione delle caldaie

Tutti gli impianti termici richiedono, per funzionare correttamente e in sicurezza, operazioni periodiche di controllo e manutenzione.

Il D.P.R. 74/2013 entrato in vigore il 12 luglio 2013 ridefinisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva (novità!) degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con le periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Per un maggior dettaglio vedere l’art. 7 – D.P.R. 74/2013.

I controlli alla luce del nuovo D.P.R. 74/2013 (in vigore dal 12 luglio 2013)

Impianti soggetti:

Impianti termici per climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale > 10 kW

Impianti termici per climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale > 12 kW (novità!!)

Questi controlli sono l’evoluzione dei controlli di emissione nell’atmosfera e del rendimento di combustione.

Controlli che venivano trascritti negli allegati F o G (“prova dei fumi”) ed erano eseguiti con le periodicità indicate nell’allegato L (Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici) del D.Lgs 192/2005, ora sostituito dai contenuti del D.P.R. 74/2013.

Per un maggior dettaglio vedere l’art.8 – D.P.R. 74/2013.

Cambia la periodicità dei controlli di efficienza energetica

allegato A del D.P.R. 74/2013

TIPOLOGIA IMPIANTO

ALIMENTAZIONE

POTENZA TERMICA (1)

CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

TIPOLOGIA RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (2)

Impianti con generatore di

calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10<P<100

2 anni

1

P≥100

1 anno

Generatori alimentati a gas metano o GPL

10<P<100

4 anni

1

P≥100

2 anni

Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore

Macchine  frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12<P<100

4 anni

2

P≥100

2 anni

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P≥12

4 anni

2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P≥12

2 anni

2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P>10

4 anni

3

Impianti cogenerativi

Micro cogenerazione

Pel<50

4 anni

4

Unità cogenerative

Pel≥50

2 anni

4

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico, come previsto all'articolo 7, comma 6.

 

Esiti dei controlli di efficienza energetica

Art. 8 comma 5 D.P.R. 74/2013

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (sostituisce gli allegati F-G), come indicato nell'Allegato A del decreto.

Una copia di tale rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti.

Una copia è trasmessa a cura del manutentore o Terzo Responsabile prioritariamente per via telematica all’indirizzo con la cadenza indicata nella Tabella di cui all’allegato A del D.P.R. 74/2013 soprariportata.

È possibile la consegna a mano c/o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazzetta Calderari a Pordenone oppure l’invio R.R. a:  Comune di Pordenone – Via G. Bertossi n. 9 – 33170 Pordenone  “Catasto impianti termici PN”.

Ciò al fine di garantire un costante aggiornamento del catasto degli impianti termici comunale.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Ispezioni periodiche eseguite dalle autorità competenti

Art.9 del D.P.R. 74/2013 – Art. 9 comma 2 DLgs 192/2005

Gli accertamenti e le ispezioni sono necessari per garantire l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Così come per i controlli di efficienza energetica le ispezioni si effettuano su:

impianti di climatizz. invernale di pot. termica utile nominale non minore di

10 kW

impianti di climatizz. estiva di pot. termica utile nominale non minore di

12 kW

L'ispezione comprende:

  • una valutazione di efficienza energetica del generatore,
  • una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio
  • informazioni sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

I risultati delle ispezioni devono essere allegati al libretto di Impianto.

Smiley Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Programmazione delle ispezioni

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

  1. impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  2. impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  3. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni due anni;
  4. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni quattro anni;
  5. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni quattro anni;
  6. gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.
pubblicato il 2013/11/07 12:25:00 GMT+2 ultima modifica 2018-11-28T11:35:24+02:00
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