Sezioni

Selezioni per assunzioni a tempo determinato

Ufficio competente Gestione del personale

Il procedimento ha quale finalità il reclutamento del personale mediante selezione finalizzata alla formazione di graduatorie cui attingere al fine di reclutare personale a tempo determinato per far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali.

La modalità di attivazione avviene con l'approvazione di un bando di selezione indicante la professionalità richiesta, la categoria di appartenenza della stessa, i requisiti e le modalità di partecipazione, il numero e la natura delle prove, il termine di presentazione della domanda.

Le modalità di presentazione sono stabilite di volta in volta nei relativi bandi.

Informazioni collegate

Consulta la sezione «Concorsi pubblici e selezione del personale»

Riferimenti normativi

Requisiti

Oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego possono essere richiesti requisiti particolari previsti specificatamente nel bando. Le pendenze o condanne penali saranno valutate singolarmente.

Documenti da presentare

Domanda di partecipazione in carta semplice secondo il fac simile allegato al bando, eventuali documenti che l'interessato intenda allegare

Termini per l'adozione del provvedimento

La procedura selettiva si conclude entro il termine massimo di sei mesi dalle prove scritte

Tutela amministrativa e giurisdizionale

“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165).

“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni……..” (art. 63, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165)

Potere sostitutivo

ultima modifica 2024-01-11T16:19:05+01:00
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