Sezioni

Segreto statistico, trattamento dei dati, obbligo di risposta e sanzioni

Ufficio competente Statistica

Segreto statistico

Le informazioni raccolte da Istat sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sono sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018). Potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici (…).

I dati sono diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza.

Obbligo di risposta

Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico inserite nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST -00925), approvato con DPR 9 marzo 2022, prevedono l’obbligo di risposta (art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989). L'elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito https://www.sistan.it/.

L'obbligo di risposta non riguarda i quesiti di natura sensibile, ai quali i cittadini potranno decidere se rispondere o meno. Questi quesiti sono segnalati dall'intervistatore nel corso dell'intervista.

Titolare e responsabili del trattamento

Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti da ISTAT sono definiti per ciascuna indagine nelle specifiche circolari. Per esempio Direttore della Direzione centrale per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat, Direttore della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (...)

Nomina dei Responsabili del trattamento dati

Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate per conto dell’Istat, il preposto all’Ufficio di statistica di ciascun Comune (o il Segretario comunale dei Comuni nei quali l’Ufficio di statistica non sia stato costituito) è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell’ambito della rilevazione sul campo.

Diritto Rettifica

L’esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat (responsabileprotezionedati@istat.it). L’interessato ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie

Obblighi dei responsabili

(ESTRATTO):

Il responsabile del trattamento dei dati è obbligato:

  1. a trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività previste per le indagini nelle specifiche circolari Istat e per la durata delle stesse;
  2. a trattare i dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018, delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, ed in conformità alle istruzioni impartite dall’Istat (...); il Responsabile non avrà l’obbligo di seguire l’istruzione, fino a quando l’Istat non l’abbia confermata o modificata;
  3. a non utilizzare i dati personali raccolti dall’Istat, di cui sia venuto a conoscenza e che abbia trattato per conto del medesimo Istituto, per finalità amministrative o comunque diverse da quelle della rilevazione specifica, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;
  4. a garantire la riservatezza dei dati;
  5. ad adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, tra cui informare tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati personali del divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle  previste e connesse agli specifici compiti a ciascuno di essi assegnati, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del regolamento (UE) 2016/679, e di trattenere copia degli stessi;
  6. a fornire alle famiglie che dovessero contattare il Comune per avere informazioni sulle rilevazioni le informazioni previste dall’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, .

Sanzioni

L’art. 11 del d.Lgs 322/1989 stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo a rispondere per le indagini che lo prevedono in base al Piano Statistico Nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, N. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,
ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400

(articoli selezionati)

Art. 6-bis Trattamento di dati personali

  1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non  permetta di raggiungere i medesimi scopi.
  2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
  4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella  revista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
  5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
  6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
  7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
  8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

Art. 7 Obbligo di fornire dati statistici

  1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni
    previste dal programma statistico nazionale.
  2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

Art. 8 Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

  1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
  2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 9 Disposizioni per la tutela del segreto statistico

  1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
  2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
  3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 11 Sanzioni amministrative

  1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
    a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
    b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
  2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
  3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - artt. 2 (finalità), 4 (definizione), 7 – 10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28 – 30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104 – 110 (trattamenti per scopi statistici o scientifici);

“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del  sistema statistico nazionale” (Allegato A.3 al D.lgs. n. 196/2003);

Programma statistico nazionale.

pubblicato il 2022/08/10 11:46:00 GMT+2 ultima modifica 2022-08-10T12:43:06+02:00
Valuta sito

Valuta questo sito