Sezioni

Unioni civili e trascrizione atti di unione civile e matrimoni formati all'estero

Ufficio competente Stato civile

UNIONE CIVILE 

Che cos’è

Si tratta dell’unione tra due persone dello stesso sesso riconosciuta dall’ordinamento giuridico e dalla quale scaturiscono diritti e doveri reciproci.

Requisiti

  • maggiore età
  • entrambi i contraenti devono essere dello stesso sesso

Impedimenti

  • sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente
  • sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
  • condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell’unito civilmente con l'altra parte

Come fare

  1. Contattare l'ufficio Stato civile per l'acquisizione d’ufficio dei documenti necessari (al numero 0434/392361 o via email a )
  2. Una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell’unione civile, che non potrà avvenire prima di 15 giorni
  3. Celebrazione – Vedi sale e tariffe (pdf)

Con la celebrazione si costituisce l’unione civile mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.

Note

Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. L’eventuale scelta della separazione dei beni può essere inserita nell’atto di costituzione dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come già avviene per il matrimonio.

Mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

L'atto viene registrato negli archivi dello Stato Civile ed è certificabile.

Diritti e doveri

Sono gli stessi del matrimonio, ad eccezione dell’obbligo alla fedeltà.

TRASCRIZIONE ATTI/MATRIMONI DI UNIONI CIVILI FORMATI ALL’ESTERO

Chi ha contratto unione civile o matrimonio all'estero ha la possibilità di chiedere la trascrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

La trascrizione produce gli stessi effetti dell'Unione Civile dichiarata in Italia.

Come fare

La consegna dell'atto di unione civile può avvenire da parte degli interessati, previo appuntamento, oppure può essere trasmesso al Comune da parte dell’Autorità consolare del Paese dove è stato formato l’atto stesso.

Tutta la documentazione deve essere in originale, tradotta e legalizzata (o apostillata a seconda delle Convenzioni sottoscritte con il Paese dove l’atto è stato formato).

Il Comune verifica la conformità dell’atto alla normativa vigente e procede all’eventuale trascrizione.

pubblicato il 2016/08/23 09:40:00 GMT+1 ultima modifica 2024-11-07T16:46:52+01:00
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