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Pagare l'ILIA - Imposta locale immobiliare autonoma

Calcola l'Imposta Locale Immobili Autonoma 2024

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Ufficio competente Ufficio imposte sugli immobili
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

A chi è rivolto

Sono tenuti a pagare l'ILIA:

  • il proprietario oppure il titolare del diritto reale (=usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi)
  • il concessionario nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il genitore al quale è stata assegnata la casa familiare a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 

Descrizione

Informazioni relative all'anno 2024

Anche per il 2024 rimane in vigore l’ILIA  (l’imposta locale immobiliare autonoma ) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 . La stessa ha sostituito nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati , terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura

Indicazioni generali

L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. (art.4)

Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre:

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale 
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune di Pordenone ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Riduzioni d'imposta e di base imponibile (art. 8 e 10 L.R. 17/2022)

  • Unità immobiliari in comodato gratuito (art. 8 comma 1 lett.c).

In aggiunta all’aliquota agevolata, viene mantenuta l’ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 , nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (categoria A) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre l’immobile o gli immobili devono trovarsi nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Il trattamento agevolativo viene applicato anche alle pertinenze del bene a cui sono asservite. Il comodatario deve trattare l’immobile come abitazione principale quindi trasferirvi la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (A/1-A/8-A/9). Il comodato deve essere registrato. Deve essere presentata a cura del comodante la dichiarazione con attestazione del possesso dei requisiti di legge.

  • Abitazioni locate a canone concordato (L.431/1998 art.2 c.3) (art. 10 comma 1 LR 17/2022)

 L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Per i contratti a canone concordato "non assistiti" (conclusi cioè senza l'intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali è necessario acquisire l'attestazione di rispondenza Ex D.M. 16/01/2017 rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. Tale attestazione (non soggetta nè a registrazione nè a bollo) andrà presentata, unitamente al contratto registrato, all'ufficio ILIA a cura del locatore.

  • Soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 10 comma 2)

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, hanno diritto a partire dall’anno di imposta 2023 alla riduzione del 50% dell’imposta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso posseduta in Regione a titolo di proprietà od usufrutto.

  • Fabbricati di interesse storico o artistico (art. 8 comma 1 lett.a)

Viene mantenuta la riduzione della base imponibile del 50%

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 8 comma 1 lett.b)

la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo è a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile e allegando documentazione fotografica.

Esenzioni d’imposta (art. 11 e 12 L.R.17/2022)

  • Terreni agricoli (art. 12 comma lettere a-b-c-)
    • se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati,
    • a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
    • ricadenti in aree montane o di collina
  • Abitazione principale o assimilata e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • Immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • I fabbricati con destinazione ad usi culturali
  • I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze;
  • I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i)
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Fabbricati strumentali all'attività economica (Art. 3 comma 1 lett.b)

Sono considerati tali i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale. La strumentalità va attestata tramite l'apposito modello dichiarativo.

Modalità di determinazione dell’imposta

La base per il calcolo dell’ILIA , analogamente all’IMU, è la rendita catastale che è reperibile dalla visura catastale. La visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso - può essere richiesta gratuitamente recandosi all’Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate (l'ufficio di Pordenone si trova in via Borgo Sant'Antonio n. 23) oppure online nel sito agenziaentrate.gov.it munendosi di codice fiscale del titolare e del foglio, mappale e subalterno dell’immobile (dati che sono riportati nel contratto di acquisto dello stesso). Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non è necessario munirsi di nuove visure catastali.

Ottenuta la rendita catastale si deve poi procedere alla rivalutazione della stessa moltiplicandola per 1,05 e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:

CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) 160
A/10 UFFICI 80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI 140
C/1 NEGOZI 55
C/3 LABORATORI 140
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI 140
C/5 STABILIMENTI BALNEARI 140
C/2 CANTINE 160
C/6 GARAGE 160
C/7 TETTOIE 160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO 80

La determinazione della base imponibile per i terreni viene invece calcolata come segue:

TERRENI MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% 135

Infine per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato (perizie o tabella).

Come fare

Calcolo dell'imposta

Determinata con le modalità sopra esposte la base imponibile si procede poi alla determinazione dell’imposta con le seguenti modalità ed utilizzando le aliquote e le detrazioni già deliberate dal Comune.

MANUALE: BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA (vedi tabella) = ILIA ANNUA DA VERSARE

È possibile inoltre effettuare il CALCOLO ILIA ONLINE per il 2023

Calcola l'ILIA

Questo servizio (link esterno) dà la possibilità di stampare anche il modello F24 compilato.

Aliquote ILIA in vigore dall' 01.01.2024

DESCRIZIONE

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote

8,85
per mille

Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze.

        5,05
        per mille

        € 200

        Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti coniuge affidatario.

        5,05 per mille

        € 200

        Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

        5,05
        per mille

        € 200

        Unità immobiliari (di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.

        5,05
        per mille

        € 200

        Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel Settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

        4,00
        per mille

        € 200

        Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado.

        5,85
        per mille

        Unità immobiliari accatastate in categoria A e relative pertinenze messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a gruppi di persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome ed indipendenti

        4,60 per mille

        Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, che sono state locate a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998

        4,60 per mille

        Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, che sono state locate seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998 a lavoratori temporanei che risiedono o domiciliano nel Comune per il periodo di durata del relativo contratto di lavoro

        4,60 per mille

        Unità immobiliari detenute e/o affittate di categoria C/1 (negozi) presenti all’interno del così detto “ring”, compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 20%, rispetto al contratto in corso o all’ultimo applicato. L’aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto

        5,60 per mille

        Fabbricati rurali ad uso strumentale

        1,00 per mille

        Aree fabbricabili e terreni agricoli

        7,60
        per mille

        Fabbricati strumentali all'attività economica

        8,60 per mille

        Tempi e scadenze

        Versamenti

        IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24

        Le scadenze per il versamento del dovuto sono:

        • prima rata in acconto entro il 17 giugno 2024
        • seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2024

        Non si è tenuti al pagamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno sia inferiore a 6,00 euro.

        IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI PORDENONE DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 È: G888

        I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento ILIA approvati dall'Agenzia delle entrate con risoluzione 10/E del 24 febbraio 2023 sono i seguenti:

        5900  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo cat. A1-A8-A9)

        5901  FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

        5903  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

        5904  TERRENI

        5905  AREE FABBRICABILI

        5906  FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

        5907  FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e NON  STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

        5908  FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA DIVERSI DA QUELLI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D

        5909  ALTRI IMMOBILI

        5910  INTERESSI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

        5911  SANZIONI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

        SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD UTILIZZARE I CODICI SOPRA RIPORTATI E A NON EFFETTUARE PIU’ VERSAMENTI CON IL CODICE 3925 “IMMOBILI D QUOTA STATO” IN QUANTO SOPPRESSO

        Ravvedimento operoso (pagamento dopo la scadenza)

        L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 come modificato dal D.L. n. 124/2019 art. 10-bis.

        Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente effettuati:

        • per pagamenti effettuati entro il 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,1% giornaliera
        • per pagamenti effettuati dal 15°al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 1,50%
        • per pagamenti effettuati dal 31° al 90° giorno dalla scadenza sanzione del 1,67%
        • per pagamenti effettuati dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza sanzione del 3,75%
        • per pagamenti effettuati oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza sanzione del 4,29%
        • per pagamenti effettuati oltre due anni dalla scadenza sanzione del 5,00%

        Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula:

        IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500

         A partire dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% annuo (Dm MEF del 29 nvembre 2023).

        Dichiarazione

        La dichiarazione può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.

        Nelle more dell’adozione del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione ILIA, i contribuenti possono continuare ad utilizzare i modelli di dichiarazione IMU nei casi ivi previsti. Le modalità di inoltro rimangono le medesime:

        • direttamente presso l’ufficio imposte sugli immobili sito in Piazzetta Calderari,1:
        • a mezzo trasmissione telematica diretta con posta certificata PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
        • a mezzo trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato e abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i. Si precisa che ogni dichiarazione dovrà essere inviata singolarmente.
        • a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, con la dicitura "Dichiarazione IMU" oppure "Dichiarazione ILIA" sulla busta e l’indicazione dell’anno di riferimento.

        Riferimenti normativi

        Potere sostitutivo

        Moduli

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