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Pagare la TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Tributo per i servizi indivisibili

La TASI è stata abolita dalla Legge finanziaria 2020.
Si mantengono comunque le informazioni per i contribuenti che dovessero effettuare il ravvedimento operoso.

Ufficio competente Ufficio imposte sugli immobili
Responsabile del procedimento

La TASI è dovuta in caso di possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria), di aree scoperte, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU.

Informazioni 2019

SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASI ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

  1. immobili adibiti ad abitazione principale e classificati nelle categorie di lusso (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel  numero massimo di una per categoria catastale;
  2. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“immobili merce”);
  3. fabbricati rurali ad uso strumentale

SI RACCOMANDA PERTANTO AI CONTRIBUENTI DI NON EFFETTUARE, PER LE ALTRE CATEGORIE DI IMMOBILI, VERSAMENTI PER L’ANNO 2019 CON CODICI TRIBUTO TASI.

Aliquote

1. aliquota 1,25 per mille:

  • alle abitazioni principali, accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e alle relative pertinenze. Si ricorda che le pertinenze dell’abitazione principale possono essere solo una per categoria catastale, cioè al massimo un garage (categoria C/6), una cantina o soffitta (C/2), una tettoia (C/7). Per eventuali ulteriori pertinenze si deve pagare l’IMU e non la TASI.

2. aliquota 2,50 per mille:

  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (così detti “immobili  merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. aliquota 1,00 per mille:

  • ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

4. aliquota 0,00 per mille:

  • a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte, che quindi non sono tenute al pagamento della TASI
    Calcolo dell'imposta
    1. Moltiplicare la rendita catastale per 1,05 e poi per il moltiplicatore previsto dalla categoria catastale (per le abitazioni e le pertinenze il moltiplicatore è 160, per le altre tipologie consultare la tabella). Il risultato è la base imponibile.
    2. Moltiplicare la base imponibile per 1,25 e dividere il risultato per 1.000. L'importo ottenuto è la TASI annua da versare.

    È possibile inoltre effettuare il CALCOLO TASI ONLINE per l'anno 2019

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    Questo servizio (link esterno) dà la possibilità di stampare anche il modello F24 compilato

     

    Versamento e scadenze

    Il contribuente deve provvedere autonomamente al pagamento della TASI, utilizzando il modello F24.

    Dati indispensabili per la compilazione del modello F24:

    • il codice catastale, che per il comune di Pordenone è: G888
    • codici tributo, che sono i seguenti sono i seguenti:
      • 3958   ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
      • 3959   FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
      • 3961   ALTRI FABBRICATI

    Non si è tenuti al pagamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno sia inferiore a 6,00 euro.

    Ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 come modificato dal D.L. n. 124/2019 art. 10-bis (pagamento dopo la scadenza)

    L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

    Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente effettuati:

    • per pagamenti effettuati entro il 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,1% giornaliera
    • per pagamenti effettuati dal 15°al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 1,50%
    • per pagamenti effettuati dal 31° al 90° giorno dalla scadenza sanzione del 1,67%
    • per pagamenti effettuati dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza sanzione del 3,75%
    • per pagamenti effettuati oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza sanzione del 4,29%
    • per pagamenti effettuati oltre due anni dalla scadenza sanzione del 5,00%

    Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula:

    IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500

    Riferimenti normativi

    Potere sostitutivo

    Moduli

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