Accertamento di compatibilità paesaggistica
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Ius Luciano
– Esperto tecnico
- tel.: 0434 392413
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Brusadin Andrea
– Funzionario tecnico idraulico - Posizione organizzativa
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Beltrame Laura
– Funzionario tecnico
- tel.: 0434 392286
Di norma l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
È possibile ottenere un provvedimento di sanatoria, che viene chiamato accertamento di compatibilità paesaggistica, solo nei casi elencati all’art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004, qualora il parere della Soprintendenza sia favorevole:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
- per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
- per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
- per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.
Riferimenti normativi
Modalità di presentazione dell'istanza
L’istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere obbligatoriamente predisposta in via telematica (determinazione dirigenziale n.3 del 22.01.2007) e successivamente inoltrata in formato cartaceo all’U.O.C. Edilizia Privata, previo appuntamento a mezzo agenda elettronica via web*, corredata da tutta la documentazione necessaria.
Requisiti
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere presentata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico.
Documenti da presentare
L’istanza deve essere redatta secondo il modello disponibile nel sito della Regione FVG.
L'istanza va corredata dalla seguente documentazione:
- relazione compatibilità paesaggistica redatta secondo il modello disponibile nel sito della Regione FVG
- elaborati grafici
Termini per l'adozione del provvedimento
Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni; nel corso del procedimento viene acquisito il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Costi
sanzione amministrativa: Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, quantificata dall’ufficio, è determinato previa perizia di stima.
diritti di segreteria: 75 Euro all’atto della presentazione dell’istanza di accertamento compatibilità paesaggistica.
marche da bollo: sulla domanda 1 marca da bollo da 16 Euro; sul provvedimento una o più marche da bollo da 16 Euro in relazione all'estensione del testo del provvedimento (1 marca da bollo ogni 100 righe).
Il pagamento della sanzione deve avvenire prima del rilascio del provvedimento di sanatoria, mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale.
I diritti di segreteria possono essere corrisposti o mediante versamento sui conti correnti intestati alla Tesoreria comunale o direttamente presso l’Ufficio Amministrativo dell’U.O.C. Edilizia Privata anche mediante servizio P.O.S. (bancomat, carta di credito).