Sezioni

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Di norma l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.  

È possibile ottenere a posteriori l'accertamento di compatibilità paesaggistica esclusivamente nei casi elencati all’art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  
  • per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;  
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere presentata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico.

Documenti da presentare

L'istanza va corredata dalla seguente documentazione:

  • relazione compatibilità paesaggistica redatta secondo il modello predisposto dalla Regione FVG
  • elaborati grafici
  • Dichiarazione del progettista per l'applicazione dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004

Termini per l'adozione del provvedimento

Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni; nel corso del procedimento viene acquisito il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Costi

sanzione amministrativa: Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, quantificata dall’ufficio, è determinato previa perizia di stima.

diritti di segreteria: 80 Euro all’atto della presentazione dell’istanza di accertamento compatibilità paesaggistica.

marche da bollo: due marche da bollo da 16 Euro (una per la presentazione dell’istanza, una per il rilascio del provvedimento).

Conti per i pagamenti

Moduli

  • ACPAES - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica — scarica: PDF document 248 KB
  • ACPAES - Relazione per accertamento di compatibilità paesaggistica — scarica: Rich Text Format (RTF) 183 KB
  • ACPAES - Dichiarazione del progettista per l’applicazione dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 — scarica: PDF document 140 KB
  • ACPAES - Procura — scarica: PDF document 83 KB
  • ACPAES - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo — scarica: PDF document 616 KB
  • ACPAES - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per sanatoria — scarica: PDF document 36 KB
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