Accertamento di compatibilità paesaggistica
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Ius Luciano
– Esperto tecnico
- tel.: 0434 392413
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Spartà Giovanni
– Funzionario tecnico
- tel.: 0434 392548
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Beltrame Laura
– Funzionario tecnico
- tel.: 0434 392286
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De Piero Vania
– Funzionario tecnico
- tel.: 0434 392468
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Fabbro Michela
– Istruttore tecnico amministrativo
- tel.: 0434 392410
Di norma l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
È possibile ottenere a posteriori l'accertamento di compatibilità paesaggistica esclusivamente nei casi elencati all’art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Riferimenti normativi
Modalità di presentazione dell'istanza
La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve
Requisiti
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere presentata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico.
Documenti da presentare
L'istanza va corredata dalla seguente documentazione:
- relazione compatibilità paesaggistica redatta secondo il modello predisposto dalla Regione FVG
- elaborati grafici
- Dichiarazione del progettista per l'applicazione dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004
Termini per l'adozione del provvedimento
Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni; nel corso del procedimento viene acquisito il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Costi
sanzione amministrativa: Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, quantificata dall’ufficio, è determinato previa perizia di stima.
diritti di segreteria: 80 Euro all’atto della presentazione dell’istanza di accertamento compatibilità paesaggistica.
marche da bollo: due marche da bollo da 16 Euro (una per la presentazione dell’istanza, una per il rilascio del provvedimento).
Moduli
- ACPAES - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica — scarica: PDF document 248 KB
- ACPAES - Relazione per accertamento di compatibilità paesaggistica — scarica: Rich Text Format (RTF) 183 KB
- ACPAES - Dichiarazione del progettista per l’applicazione dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 — scarica: PDF document 140 KB
- ACPAES - Procura — scarica: PDF document 83 KB
- ACPAES - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo — scarica: PDF document 616 KB
- ACPAES - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per sanatoria — scarica: PDF document 36 KB