Sezioni

Attività edilizia libera

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Sono quegli interventi elencati all'art. 16 della L.R. 19/09 e smi che, nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo.

L'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune.

Per le fattispecie sotto elencate, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 19/09 e smi, è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

Le fattispecie soggette a mera comunicazione di inizio lavori temporanei sono:

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;

- opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;

- depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi.

La realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio delle autorizzazioni richieste dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. 19/09 e smi tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La comunicazione di inizio lavori temporanei può essere presentata:

  • a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Comune di Pordenone, P.tta Calderari n. 1;

  • a mano presso l'Ufficio protocollo di U.O.C. Edilizia Privata;

Requisiti

La comunicazione inizio lavori temporanei di attività edilizia libera è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:

  • il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

  • l'affittuario di fondo rustico;

  • il concessionario di beni demaniali;

  • il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

  • il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

Documenti da presentare

Per i soli interventi di cui al comma 1 lettere d), e), i) dell'art. 16 della L.R. 19/2009, comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

Costi

Nessuno.

Moduli

  • ATLIB - Modulo Comunicazione attività edilizia libera — scarica: PDF document 234 KB
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