Sezioni

Permesso di costruire

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Titolo abilitativo edilizio, a carattere oneroso, da ottenere preventivamente all’esecuzione dei seguenti interventi di rilevanza urbanistica:

  • interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, anche asseverata;
  • interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d’uso; è richiesto altresì il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di trasformazione territoriale;
  • gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3, e le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 39 bis, gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 2, e di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57.

Tutti i suddetti interventi possono essere eseguiti anche con S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:

  1. il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
  2. l'affittuario di fondo rustico;
  3. il concessionario di beni demaniali;
  4. il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
  5. il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

Documenti da presentare

La documentazione da allegare all’istanza viene evidenziata in fase di compilazione online dell’istanza stessa, in relazione al tipo di intervento da effettuare.

Termini per l'adozione del provvedimento

75 giorni (art. 24 commi 3 e 7 L.R. 19/2009) al netto di eventuali sospensioni o interruzioni.

45 giorni (art. 24 commi 3 e 7 L.R. 19/2009), sempre al netto di eventuali sospensioni o interruzioni, qualora la pratica risulti già corredata di tutti i pareri necessari.

Silenzio assenso

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio o il Sindaco non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al all’articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Il provvedimento è impugnabile da parte degli interessati tramite ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Potere sostitutivo

Costi

contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione): l’importo viene determinato dall’Ufficio e comunicato contestualmente all’avviso di adozione dell’atto. Il ritiro del permesso di costruire è subordinato all’effettuazione del pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 21.11.2016, di seguito descritte:

  • la quota relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta in un’unica soluzione all’atto del ritiro del permesso di costruire;
  • la quota relativa al costo di costruzione può essere versata, congiuntamente agli oneri di urbanizzazione, prima del ritiro del permesso di costruire; oppure il pagamento può essere posticipato e corrisposto in un’unica soluzione entro 18 mesi dalla data di notifica dell’avviso di adozione del permesso di costruire e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di fine lavori (nell'ipotesi di pagamento differito, a garanzia dello stesso deve essere stipulata apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).

diritti di segreteria: 200 Euro all’atto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire.

marche da bollo: due marche da bollo da 16 Euro (una per la presentazione dell’istanza, una per il rilascio del provvedimento).

    Conti per i pagamenti

    Moduli

    • PC - Richiesta di permesso di costruire — scarica: PDF document 390 KB
    • PC - Relazione tecnica di Asseverazione - allegato 4 — scarica: PDF document 375 KB
    • PC - Procura — scarica: PDF document 83 KB
    • PC - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo — scarica: PDF document 616 KB
    • PC - Dichiarazione rispetto normativa sismica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
    • PC – Asseverazione di invarianza idraulica — scarica: PDF document 163 KB
    • PC - Dichiarazione sost. rispetto requisiti protezione acustica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
    • PC - Inizio lavori.pdf — scarica: PDF document 234 KB
    • PC - Domanda di proroga del Permesso di Costruire — scarica: PDF document 160 KB
    pubblicato il 2013/08/22 09:10:00 GMT+2 ultima modifica 2022-12-30T12:14:34+02:00
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