Sezioni

Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1 della L.R. 19/09 e smi;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c) della L.R. 19/09 e smi;

d)la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 2 metri, di balconi, rampe e scale aperte.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La SCIA è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:

  1. il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

  2. l'affittuario di fondo rustico;

  3. il concessionario di beni demaniali;

  4. il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

  5. il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

Documenti da presentare

La documentazione da allegare alla pratica compare in fase di compilazione online dell’istanza stessa e deve essere comunque comprensiva di:

  • opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;

  • attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;

  • indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ove possibile;

  • eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.

Termini per la presentazione della domanda

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

Termini per l'adozione del provvedimento

Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:

  • accerta che l'intervento rientri tra quelli soggetti a SCIA;

  • verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

  • verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, se dovuto.

Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione, qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (azione avverso il silenzio).

Potere sostitutivo

Costi

Il contributo di costruzione, se dovuto, deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire; in alternativa è possibile pagare subito l'importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione e versare successivamente, entro diciotto mesi dall’inoltro della SCIA alternativa al permesso di costruire oppure entro sessanta giorni dalla fine dei lavori se antecedente, la quota relativa al costo di costruzione. In quest'ultimo caso l'importo corrispondente al costo di costruzione va garantito mediante polizza fidejussoria (modalità stabilite nella D.C.C. n. 50 del 26/11/2016).

Diritti di segreteria: 60 Euro da versare all’atto della presentazione della SCIA.

Conti per i pagamenti

Moduli

  • SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività — scarica: PDF document 404 KB
  • SCIA - Relazione tecnica di Asseverazione – allegato 4 — scarica: PDF document 375 KB
  • SCIA - Procura — scarica: PDF document 83 KB
  • SCIA - Ass. rispetto normativa sismica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
  • SCIA - asseverazione di invarianza idraulica — scarica: PDF document 163 KB
  • SCIA - Dichiarazione rispetto requisiti protezione acustica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
  • SCIA - Comunicazione fine lavori.pdf — scarica: PDF document 132 KB
  • SCIA - Dichiarazione L. 10/1991 - art. 8 c. 2 D.Lgs 192/2005 — scarica: PDF document 32 KB
pubblicato il 2013/08/23 10:05:00 GMT+2 ultima modifica 2022-12-30T12:25:40+02:00
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