Sezioni

Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. in sanatoria

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Possono essere sanati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria gli interventi edilizi di cui all'art. 17 della L.R. 19/09 e s.m.i. realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso che al momento della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria. Al fine dell’accertamento della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell’articolo 49, comma 2 ter della L.R. 19/09 e smi. In tal caso, la misura dell’oblazione è incrementata del 20 per cento.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La SCIA in sanatoria è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti riconosciuti dalla legge.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:

  1. il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

  2. l'affittuario di fondo rustico;

  3. il concessionario di beni demaniali;

  4. il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

  5. il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

Documenti da presentare

La documentazione da allegare alla pratica compare in fase di compilazione online dell’istanza stessa e deve essere comunque comprensiva di:

  • opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge, alla data di realizzazione dell'intervento e di presentazione della SCIA in sanatoria;

  • attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;

  • indicazione della data di esecuzione delle opere, dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta;

  • attestazione del versamento dell'oblazione di € 516,00 o € 150,00 nel caso di opere ancora in fase di realizzazione;

  • eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.

Termini per la presentazione della domanda

L’attività oggetto della presente segnalazione risulta già eseguita (o in corso di esecuzione) e, pertanto, la SCIA in sanatoria può essere presentata in qualsiasi momento.

Termini per l'adozione del provvedimento

Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività in sanatoria:

  • accerta che l'intervento rientri tra quelli soggetti a SCIA in sanatoria;

  • verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione, qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti ingiungendo al responsabile dell'abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (azione avverso il silenzio).

Potere sostitutivo

Costi

Oblazione: € 516,00 o € 150,00 nel caso di intervento abusivo in fase di realizzazione. L'importo deve essere corrisposto prima della presentazione della SCIA in sanatoria.

Diritti di segreteria: 60 Euro da versare all’atto della presentazione della SCIA in sanatoria.

Conti per i pagamenti

Moduli

  • SCIASANAT - Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria — scarica: PDF document 404 KB
  • SCIASANAT - Relazione tecnica di Asseverazione – allegato 4 — scarica: PDF document 375 KB
  • SCIASANAT - Procura — scarica: PDF document 83 KB
  • SCIASANAT - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per sanatoria — scarica: PDF document 36 KB
  • SCIASANAT - Dichiarazione sost. protezione acustica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
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