Sezioni

Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. in variante

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 2, della L.R. 19/09 e smi sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La segnalazione certificata di inizio attività in variante è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:

  1. il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

  2. l'affittuario di fondo rustico;

  3. il concessionario di beni demaniali;

  4. il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

  5. il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

Documenti da presentare

La documentazione da allegare alla pratica compare in fase di compilazione online dell’istanza stessa e deve essere comunque comprensiva di:

  • opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;

  • attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;

  • eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.

Termini per la presentazione della domanda

L'attività oggetto della segnalazione di variante costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività dell'intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Termini per l'adozione del provvedimento

Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività in variante:

  • accerta che l'intervento rientri tra quelli soggetti a SCIA in variante;

  • verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

  • verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, se dovuto.

Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione, qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (azione avverso il silenzio).

Potere sostitutivo

Costi

Il contributo di costruzione, se dovuto, deve essere corrisposto prima della presentazione della SCIA in variante.

Diritti di segreteria: 60 Euro da versare all’atto della presentazione della SCIA in variante.

Conti per i pagamenti

Moduli

  • SCIAVAR - Segnalazione certificata di inizio attività — scarica: PDF document 404 KB
  • SCIAVAR - Relazione tecnica di Asseverazione – allegato 4 — scarica: PDF document 375 KB
  • SCIAVAR - Procura — scarica: PDF document 83 KB
  • SCIAVAR - Dichiarazione rispetto normativa sismica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
  • SCIAVAR - Asseverazione di invarianza idraulica — scarica: PDF document 163 KB
  • SCIAVAR - Dichiarazione sost. protezione acustica.pdf — scarica: PDF document 28 KB
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