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Richiesta rateizzazione del pagamento di sanzioni amministrative

Rateizzazioni sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada ai sensi dell'art. 202 bis

Il Codice della Strada, all’art. 202 bis consente di chiedere, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, la rateizzazione delle sanzioni al C.d.S., alle condizioni e nei termini sotto indicati.

Riferimenti normativi

Requisiti

Possono chiedere la rateizzazione i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate.
Può avvalersi di detta facoltà chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Documenti da presentare

La richiesta deve contenere l’indicazione del numero di rate e l’importo di ciascuna di esse. È possibile chiedere la rateizzazione alle condizioni e nei limiti seguenti:

  • inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  • sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, viene disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000;
  • l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100;
  • sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Termini per l'adozione del provvedimento

Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza viene adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e’ effettuata con le modalità di cui all’articolo 201 C.d.S. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ovvero dalla scadenza del termine per l'adozione dello stesso.

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