Energivivo

Agevolazioni

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLATI

Chi può beneficiarne?

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese di riqualificazione negli edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte  le categorie catastali (anche rurali): importante è che l'edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento.

Non vengono previste agevolazioni per gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile.

In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono quindi esclusi gli interventi di ampliamento.

Come funziona la detrazione?

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31/12/2010.

Contribuenti persone fisiche

Soggetti titolari di reddito d’impresa

Non titolari di reddito d’impresa
Sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31/12/2010

I lavori effettuati sono riferiti all’esercizio dell’attività commerciale
La detrazione è riconosciuta a vari periodi d’imposta fino il 31/12/2009

 

Interventi condominiali

Se l’intervento viene fatto alle singole parti dell’edificio, il massimo detraibile deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Se l’intervento riguarda l’intero edificio l’ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione.

Interventi sugli edifici

Sono detraibili le spese sugli edifici per il 55% se riguardano le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, tali da consentire di ottenere i valori determinati dalla normativa relativamente alla riduzione della trasmittanza termica U (che definisce la capacità isolante di un elemento)

Le spese che si possono detrarre sono relative a:

  • fornitura e posa in opera di materiale isolante sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • integrazione e sostituzione dei componenti vetrati esistenti e scuri o persiane;
  • demolizione e costruzione di parti dell’ edificio.

Vista la Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008 dall’Agenzia delle Entrate, in casi molto particolari la detrazione si applica anche per la sostituzione dei portoni di ingresso qualora abbiano le caratteristiche di una finestra o porta- finestra e raggiunga le caratteristiche tecniche dell’efficienza energetica inerenti alle strutture opache.

Installazione pannelli solari

Sono detraibili le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali e per il fabbisogno di acqua calda per piscine, strutture sportive, istituti scolastici e case di ricovero e cura.

I pannelli e i bollitori devono avere una garanzia di 5 anni e di 2 anni  i componenti dell’impianto, devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un paese dell’Unione Europea o della Svizzera.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

La detrazione del 55% per le spese sostenute è applicata ai seguenti interventi:

  • sostituzione integrale o parziale con messa a punto del sistema di distribuzione negli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
  • sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto della distribuzione;
  • trasformazione di impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati.

Entro il 2010 si prevede la detrazione anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Il finanziamento viene concesso se l’intervento comporta una riduzione dei consumi all’edificio nel suo complesso e non alla singola unità immobiliare e deve attenersi alle prescrizioni del DM 11 marzo 2008.

I soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare tutta la relativa documentazione.

Importi massimi in detrazione

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TETTO MASSIMO

Riqualificazione energetica 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia 30.000 euro ( 55% di 54.545,45 euro)

Il limite massimo della detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e andrà quindi suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere  sostenuto.

Sono detraibili i costi:

  • Delle opere edili connesse agli interventi;
  • Delle prestazioni professionali utili per l’acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio economico.

E’ necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato:

  • Il tecnico abilitato deve asseverare la corrispondenza dell’intervento: tale asseverazione può essere ricompressa nella conformità di progetto delle opere realizzate che il direttore lavori presenta al Comune ( art. 8 comma 2 Dlgs 192/2005).
  • Per finestre e caldaie l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore.
  • Il DM 06 agosto 2009 definisce che l’asseverazione di un tecnico abilitato può essere prevista anche nella relazione richiesta dall’art.28 comma 1 , della legge 10/91.

Scheda informativa relativa gli interventi

Deve essere redatta secondo l’allegato E del DM 19 febbraio 2007 e per gli infissi secondo l’allegato F.

Essa deve contenere:

  • il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa
  • la descrizione della struttura  e i parametri della tipologia dell’intervento effettuato
  • la valutazione del risparmio annuo di energia primaria prevista
  • gli oneri economici sostenuti
  • le spese professionali
  • nel caso di più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare l’asseverazione, l’attestato di certificazione e la scheda informativa possono essere unitarie.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere la documentazione all’Enea attraverso il sito internet www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica, o attraverso raccomandata , ricevuta semplice, all’indirizzo:

ENEA - Dipartimento Ambiente
Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile
via Anguillarese , 301 – 00123 Santa Maria di Galeria ( Roma )

specificando nella causale “Detrazioni fiscali- Riqualificazione energetica”.

La legge 2/2009 ha introdotto l’obbligo per le spese sostenute a partire dal 2009 e che proseguono in più periodi d’imposta , di inviare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro i 90 giorni del termine del periodo d’imposta nel quale i lavori sono iniziati. Il modello è contenuto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 , protocollo n. 57639/2009.

Tutti gli approfondimenti utili, compreso il modello di dichiarazione dei redditi semplificato, che recepisce anche le disposizioni delle ultime finanziarie, si possono trovare nel sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it

Potete inoltre scaicare il seguente file in formato pdf:

Consigliamo inoltre, per la lettura dei decreti legge e dei decreti attuativi, il seguente link al sito ENEA:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm

Per le agevolazioni specifiche dei comuni di Pordenone e Roveredo in Piano si veda la pagina “applicazioni locali

pubblicato il 2010/02/11 12:40:00 GMT+1 ultima modifica 2018-10-24T11:49:06+01:00
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