Contrattazione collettiva di Comparto

La privatizzazione del pubblico impiego e il CCRL

Il contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) regola i rapporti di lavoro – in atto o costituendi - negli enti che fanno parte del Comparto unico.

Con la privatizzazione del pubblico impiego avviata dal D.lgs. 29/1993, il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è stato infatti assimilato al lavoro privato e ciò comporta, tra le altre conseguenze, che il rapporto di lavoro sia regolamentato da contratti collettivi e individuali.

I CCRL sono stipulati dalla Delegazione trattante pubblica di comparto e dalle organizzazioni sindacali.

La contrattazione si svolge distintamente per l’area della dirigenza e per il personale non dirigente.

Le Delegazioni trattanti: nomina, funzioni, operatività

Le due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, sono istituite presso la Regione ai sensi dell’art. 32 della l.r. 18/2016 e hanno funzioni di rappresentanza delle amministrazioni del Comparto unico in sede di contrattazione collettiva regionale.

Ogni delegazione trattante è composta da tre componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione e così designati:

  1. una unità, con funzioni di presidente, dalla Giunta regionale;
  2. una unità dal Consiglio delle autonomie locali (Cal);
  3. una unità dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), sentita I'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (Uncem).

Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36 della l.r. 18/2016, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con Cal, Anci e Uncem.

Chi partecipa alla contrattazione: il ruolo dei sindacati

La Delegazione trattante pubblica di Comparto ammette alla contrattazione collettiva di Comparto le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5 per cento: si considera la media tra dato associativo e dato elettorale.

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

Le fasi della contrattazione collettiva di Comparto

La contrattazione collettiva regionale di lavoro tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative si svolge nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale, d’intesa con Cal, Anci e Uncem.

La contrattazione si conclude con la sottoscrizione di una pre-intesa sottoscritta dalle parti.

Il testo della pre-intesa viene quindi trasmesso alla Giunta regionale, che autorizza con formale delibera, e sempre d’intesa con Cal, Anci e Uncem, la sottoscrizione ufficiale del contratto.

La Giunta stessa trasmette poi il testo dell’accordo alla Corte dei Conti, che verifica la compatibilità finanziaria ed economica del documento: in caso positivo, la Delegazione trattante pubblica di comparto procede alla stipula del contratto definitivo.

Normativa di riferimento

  • D. lgs. 29/1993 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • L. r. 18/2016 Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale