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Ricusazione animali d’affezione

Il detentore che non può continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’Ufficio Benessere Animale, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.

L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’Azienda Sanitaria, oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della Azienda Sanitaria. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle Azienda Sanitaria, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.

Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all’articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell’avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.

Chi verrà sorpreso a detenere cani o gatti dalla data dell’avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune, nel caso di ricusazione o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di  verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all’articolo 32 della L.R.20/12, ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis, verrà sanzionato da 500 euro a 3.000 euro.

Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell’arco temporale di due anni, al medesimo detentore verrà sospesa per almeno cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione e applicata la sanzione da 500 euro a 3.000 euro in caso di violazione dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/12.

Si precisa inoltre che con il termine “detentore” indicato nell’art. 5 comma 2 e comma 2 bis della L.R. 20/12 si intende ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. 20/12:

“Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia
e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale”

Pertanto, per detenzione di cani e gatti ad opera di soggetti a cui è stato fatto divieto, si intende la proprietà certificata in BDR oppure la semplice presenza presso la dimora abituale, ovvero non solo come proprietario ma anche conduttore.

pubblicato il 2024/11/27 18:12:00 GMT+2 ultima modifica 2025-01-10T09:15:15+02:00
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