Servizi per la prima infanzia

Abbattimento rette servizi infanzia anno 2019/2020

21/05/2020 – È possibile richiedere il rimborso diretto del contributo per i mesi da maggio ad agosto 2020
Abbattimento rette servizi infanzia anno 2019/2020
https://www.comune.pordenone.it/it/comune/il-comune/strutture/infanzia/notizie/abbattimento-rette-servizi-infanzia-anno-2019-2020
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È possibile richiedere il rimborso diretto del contributo per i mesi da maggio ad agosto 2020
Comune di Pordenone
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2022-04-21T23:39:25+02:00

Le famiglie che attualmente usufruiscono del beneficio regionale per l’abbattimento rette per i servizi alla prima infanzia (che ne hanno diritto alla data del 30 aprile 2020) possono chiedere di ricevere direttamente il contributo loro spettante per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.

Per tali mensilità infatti, poiché le strutture sono chiuse, il contributo non verrà più decurtato dalla retta del servizio educativo, ma il beneficiario potrà richiedere di ricevere direttamente l’importo, a rimborso delle spese personalmente sostenute per servizi di baby sitting o per acquisto di servizi socioeducativi di sostegno alla genitorialità.

Si potrà presentare domanda esclusivamente online (attenzione, è necessario avere Spid o la Carta Regionale dei Servizi). Il genitore dovrà allegare i titoli giustificativi delle spese sostenute e le ricevute di pagamento.

Il contributo non può superare il limite massimo del beneficio già riconosciuto ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino al raggiungimento della spesa sostenuta.

Le scadenze entro cui presentare domanda sono le seguenti:

  1. entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
  2. entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica con il sistema Istanze On Line (IOL) della Regione FVG.

Alla richiesta di rimborso spese per prestazioni di lavoro occasionale regolate dal Libretto famiglia è applicato l'articolo 31 della legge regionale 7/2000 (“Divieto di contribuzione”). Tale norma prevede che non possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per servizi di baby sitting laddove, tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore, intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado.

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Tali novità sono state introdotte dall’art. 9 della Legge regionale 6/2020. Ricordiamo che i benefici in oggetto sono quelli previsti dall’art. 15 della legge regionale 20/2005 e dal decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019.

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