Accesso gli atti
Cos’è il diritto di accesso e chi lo può esercitare
È possibile accedere ai documenti amministrativi del comune, esclusi quelli tutelati per legge, facendo richiesta agli uffici competenti.
L'accesso agli atti consiste nel diritto di ottenere copia o prendere visione di documenti amministrativi (con le eccezioni previste a livello normativo) materialmente esistenti al momento della richiesta e in possesso della pubblica amministrazione.
Per documento amministrativo si intende "… ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa." La pubblica amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso agli atti.
Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, connessa al documento richiesto.
Accesso civico: in caso di documenti che l'amministrazione deve pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, la loro visione o richiesta di copia segue una modalità di accesso diversa, definita accesso civico.
Per l'accesso agli atti relativi al servizio Edilizia (SUE) fare riferimento alla pagina dedicata.
Riferimenti normativi
- LEGGE n. 241/1990 (articoli 22-28)
- Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (...)
Modalità di presentazione dell'istanza
Accesso Informale
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L’interessato dovrà far conoscere la propria identità, indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o comunque fornire gli elementi che ne consentano l'individuazione e precisare l'interesse relativo all'oggetto della richiesta. L'ufficio risponde, se possibile, immediatamente e senza formalità.
Accesso Formale
Se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta informale (o se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento), il richiedente è invitato a presentare domanda formale. In ogni caso il richiedente può sempre presentare richiesta formale.
La richiesta va effettuata in carta semplice (preferibilmente utilizzando il modello disponibile in questa pagina) e può essere:
- consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazzetta Calderari, 1)
- inviata tramite email a urp@comune.pordenone.it
- inviata tramite PEC a comune.pordenone@certgov.fvg.it
- inviata tramite posta (Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 64)
Termini per l'adozione del provvedimento
Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di 15 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente (art. 34 del regolamento comunale).
Costi
La visione degli atti e dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Costi per la produzione di copie:
- Foglio formato A4: € 0,15 in bianco e nero; € 1,64 a colori
- Foglio formato A3: € 0,25 in bianco e nero; € 3,19 a colori
Per gli atti relativi al servizio Edilizia (SUE) fare riferimento alla pagina dedicata.
Moduli
- Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi — scarica: PDF document 350 KB , Word 2007 document 15 KB