Assunzioni tramite Centro Provinciale per l'Impiego
Il procedimento ha quale finalità l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, per la copertura di posti appartenenti alla categoria B.
La modalità di attivazione avviene mediante richiesta numerica (non nominativa) di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle graduatorie del Centro per l'impiego di Pordenone che segnala direttamente al Comune i nominativi da convocare per la selezione.
Riferimenti normativi
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56
- Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto legislativo. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18
- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 2019 n. 0226/Pres.
Requisiti
Oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego è richiesto il possesso della Licenza della Scuola dell'obbligo e di eventuali requisiti professionali specificatamente richiesti per il posto da ricoprire.
Documenti da presentare
Quelli indicati nell'avviso di selezione reso pubblico dal Centro provinciale per l'impiego.
Gli interessati sono invitati a rivolgersi al Centro per l'impiego per avere notizia di eventuali chiamate e dare a questo la propria adesione nei termini di volta in volta stabiliti. In ogni caso gli interessati non devono presentare alcuna domanda di partecipazione al Comune. Il Servizio Personale del Comune può soltanto informare gli interessati sulle professionalità richieste, i requisiti e le modalità della selezione ma non conosce e quindi non può fornire dati circa la pozione degli iscritti nelle graduatorie del Centro per l'Impiego.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165).
“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni……..” (art. 63, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165)
Potere sostitutivo
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Cescon Giampietro
– Segretario generale