Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (Cat. C e D)
Il procedimento ha quale finalità l'assunzione di personale appartenente alle categoria protette nei limiti delle percentuali di copertura obbligatoria previste dalla normativa in materia, mediante riserva di posti nell'ambito di un'ordinaria procedura concorsuale.
Le modalità di presentazione sono stabilite di volta in volta nei relativi bandi.
Informazioni collegate
Consulta la sezione «Concorsi pubblici e selezione del personale»
Riferimenti normativi
- Legge n. 68/1999
- Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18
- Linee guida sulle procedure concorsuali - Direttiva n. 3/2018 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
- Direttiva n. 1 /2019 del 24 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Requisiti
Oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego possono essere richiesti requisiti particolari previsti specificatamente nel bando. Le pendenze o condanne penali saranno valutate singolarmente.
Documenti da presentare
Domanda di partecipazione in carta semplice secondo il fac simile allegato al bando, eventuali documenti che l'interessato intenda allegare
Termini per l'adozione del provvedimento
La procedura concorsuale si conclude entro il termine massimo di sei mesi dalle prove scritte
Tutela amministrativa e giurisdizionale
“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165).
“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni……..” (art. 63, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165)
Potere sostitutivo
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Cescon Giampietro
– Segretario generale
Costi
Tassa di partecipazione al concorso pari ad Euro 7,00 da versare secondo le modalità indicate nel bando