Sezioni

Segnalazione certificata di agibilità

Ufficio competente Edilizia privata
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento
Responsabile del procedimento
Responsabili dell'istruttoria

La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati.

La segnalazione certificata di agibilità è presentata al Comune con riferimento ai seguenti interventi:

  • nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;

  • ristrutturazioni, totali o parziali;

  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti.

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza

La pratica va presentata tramite la piattaforma online – disponibile a breve

Requisiti

La segnalazione certificata di agibilità è presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire, o dal soggetto che ha presentato la SCIA alternativa al PC, la SCIA o la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero dai loro successori o aventi causa.

Documenti da presentare

La documentazione da allegare alla segnalazione certificata di agibilità viene evidenziata in fase di compilazione online della pratica stessa.

Termini per la presentazione della domanda

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune la segnalazione certificata di agibilità (la mancata presentazione nel termine fissato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile tra 77 euro e 464 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dall’art.9 c.5 del D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n.18 ).

Termini per l'adozione del provvedimento

Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità verifica la documentazione individuata dal regolamento di attuazione (D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n.18) di cui all'art. 2 della L.R. 19/09 e smi.

I controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare:

a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti;

b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine dei trenta giorni dalla presentazione, rilevi la carenza delle condizioni summenzionate ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI della L.R. 19/09 e smi in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di attuazione (D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n.18) di cui all'articolo 2 della legge regionale succitata.

Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, qualora rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata, può interrompere per una sola volta i termini al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata della necessaria documentazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

La Segnalazione Certificata non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (azione avverso il silenzio).

Potere sostitutivo

Costi

Diritti di segreteria: 60 Euro da versare all’atto della presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

Conti per i pagamenti

Moduli

  • AG - Segnalazione certificata di agibilità — scarica: PDF document 205 KB
  • AG - Asseverazione del DL o professionista abilitato – allegato 9 — scarica: PDF document 192 KB
  • AG - Procura — scarica: PDF document 83 KB
  • AG - Dichiarazione rispetto requisiti acustici passivi.pdf — scarica: PDF document 62 KB
  • AG - Dichiarazione L. 10/1991 - art. 8 c. 2 D.Lgs 192/2005 — scarica: PDF document 32 KB
pubblicato il 2013/08/23 10:55:00 GMT+2 ultima modifica 2022-12-30T12:21:58+02:00
Valuta sito

Valuta questo sito